Statuto

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ART.1
E’ costituita l’associazione A.M.I.T.A.P (Associazione Manutentori Impianti Trattamento Acqua Potabile), con sede legale in Grosseto alla Via Giordania n. 68/b. Essa è costituita da Aziende italiane, di qualsiasi forma giuridica, che svolgono l’attività di installazione di impianti per il trattamento dell’acqua potabile.
L’associazione è apartitica, aconfessionale, interetnica e senza finalità di lucro; è fatto divieto di distribuzione di utili, di costituire avanzi di gestione e fondi a riserve di capitale.

ART.2
L’associazione ha la finalità di promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale delle Aziende associate; studiare ed approfondire il mondo del trattamento dell’acqua potabile per consentire agli associati di dare agli utenti finali le migliori soluzioni in termini progettuali, di installazione, di assistenza nelle migliori soluzioni economiche.
Essa ha altresì la finalità di divulgare la cultura della sicurezza per raggiungere ogni fascia di utenti, stimolare lo scambio di esperienze tra le Aziende associate e tra queste e l’utenza, mediante incontri mirati, convegni, seminari, congressi, conferenze; fornire alle Aziende associate servizi di assistenza tecnica, manageriale, sindacale e legale; collaborare con le Istituzioni, enti pubblici e privati ed associazioni nell’interesse del settore; promuovere tra le Aziende associate l’osservanza dell’etica professionale e mercantile;tutelare dovunque l’interesse e l’immagine del settore.

ART.3
Soci:
a. Sono soci dell’Associazione le Aziende che, avendone i requisiti previsti dal regolamento, presentano domanda al Presidente, impegnandosi ad attenersi alle norme statutarie e all’osservanza delle deliberazioni dei competenti organi sociali: l’ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo, preso atto del parere espresso dal Comitato di Accertamento previsto all’articolo 11.
b. I soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.
Le quote associative di ogni socio sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.4
La qualità di socio si perde:
a. per recesso, con preavviso a mezzo lettera raccomandata, e che non esonera il socio dagli impegni assunti fino alla data del recesso medesimo; gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno successivo a quello della comunicazione purché questa sia effettuata tre mesi prima della fine dell’anno in corso;
b. per esclusione, a seguito di provvedimenti disciplinari ritualmente adottati secondo quanto previsto all’articolo 10 lett. d;
c. per cessazione dell’attività;
d. per perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 3. In tal caso resta fermo l’obbligo del versamento dell’intera quota relativa all’anno sociale in corso. 

ART.5
Gli organi dell’Associazione sono:
a. l’Assemblea;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori dei conti;
e. il Comitato di Accertamento;

ART.6
Assemblea:
a. l’Assemblea Generale dei soci rappresenta il massimo livello della vita associativa;
b. l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un decimo dei soci, in regola con la quota associativa, e atta a deliberare con il voto della maggioranza dei presenti o rappresentati;
c. ogni socio può essere portatore, per delega scritta, del voto spettante ad un solo altro socio.
L’assemblea discute e vota la relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo; discute e vota il bilancio consuntivo; discute e vota il programma futuro di politica associativa e il relativo bilancio di previsione; discute e vota ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o fatto proprio dall’Assemblea a maggioranza dei presenti.
L’assemblea inoltre ogni quattro anni fra i propri soci elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo. L’assemblea può inoltre nominare i revisori dei conti in caso ravvisata la necessità.
L’assemblea è ordinaria e straordinaria: viene convocata dal Presidente, con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima e recante l’ordine del giorno, con indicazione di luogo (in Italia), giorno ed ora della riunione; l’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 giugno; l’Assemblea straordinaria deve essere convocata su richiesta della metà più uno dei consiglieri o di almeno metà dei soci, in regola con la quota associativa.

ART.7
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri compreso il Presidente stabilito dall’Assemblea stessa e comunque non inferiore a tre e non superiore ad undici:
a. dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi;
b. elegge uno o più vice presidenti e conferisce ad altri Consiglieri incarichi specifici tra cui quello di Segretario e di Amministratore: questi, unitamente al Presidente, compongono l’Esecutivo;
c. nomina i componenti del Comitato di Accertamento;
d. si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
e. deve inoltre essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, sulla base degli indirizzi indicati dall’Assemblea promuove e coordina l’attività associativa, dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, redige e, occorrendo, modifica il Regolamento di esecuzione. Le eventuali modifiche diventano operative dopo 30 giorni dalla comunicazione delle stesse ai soci, senza che gli stessi abbiano nel frattempo manifestato per iscritto motivate opposizioni. Infine delibera l’ammissione dei nuovi soci anche sulla base della relazione del Comitato di Accertamento 

ART.8
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale ed assume la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio:
a. rimane in carica per la durata di quattro esercizi e può essere rieletto;
b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c. adotta i provvedimenti di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo;
d. è coadiuvato da uno o più vice presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza e/o impedimento
e. può aprire conti correnti bancari e postali ed effettuare ogni relativa operazione, con facoltà di delega al Consigliere Amministratore e al/ai vice presidenti, disgiuntamente o congiuntamente, come riterrà opportuno.

ART.9
Pur non essendo previsto dalle norme del codice civile, l’associazione potrà nominare a sua discrezione il Collegio di Revisori dei conti per svolgere le funzioni previste dagli artt. 2403 e 2406 C.C. e quindi controllare l’amministrazione dell’Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità e vigilare sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari secondo i fini associativi. Esso potrà essere composto da tre membri effettivi e due supplenti, o da revisore unico, eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dovrà riferire al Consiglio Direttivo e all’Assemblea mediante relazione che deve accompagnare il bilancio di esercizio oppure ogniqualvolta che sia ritenuto necessario per il corretto andamento della gestione amministrativa.

ART.10
Il Comitato di accertamento ha il compito di raccogliere le informazioni e la documentazione prevista per le Aziende che chiedono l’ammissione all’Associazione da presentare al Consiglio Direttivo, corredate dal parere espresso sulla idoneità.
È composto da almeno due delegati, già facenti parti del consiglio direttivo e dal medesimo nominato,che restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

ART.11
Le prestazioni del Presidente e dei componenti degli altri Organi Associativi sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del proprio incarico.

ART.12
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a. contributi degli aderenti stabiliti dall’Assemblea;
b. contributi di privati;
c. contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
d. donazioni e lasciti testamentari;
e. rimborsi derivanti da convenzioni;
f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 

ART.13
Le modifiche del presente Statuto sono assunte dall’Assemblea convocata a norma dell’art. 6 che delibererà validamente con la presenza e le maggioranze previste dall’art. 21 C.C.

ART.14
L’Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
In tale sede l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori.
Eventuali saldi attivi saranno devoluti ad Associazioni di volontariato, come delibererà l’Assemblea stessa, salve diverse prescrizioni di Legge.

ART.15
Ogni controversia che non sia stata composta dal Collegio dei Probiviri sarà risolta mediante arbitrato irrituale da un collegio di tre arbitri scelti uno da ciascuna parte e il terzo di intesa comune dei due arbitri di parte.
In caso di disaccordo la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Grosseto.

ART.16
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART.17
Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile sulle Associazioni di diritto privato (art. 12 e segg. C.C.)

NB: in allegato modifiche statuto