Regolamento

ART.1

L’Associazione è impegnata a sviluppare nelle Aziende la ricerca della migliore qualificazione professionale del settore della installazione e manutenzione di impianti per il trattamento dell’acqua potabile.

ART.2

Per il raggiungimento delle finalità sociali, l’Associazione può istituire uffici, delegazioni o recapiti in qualsiasi luogo, ove lo ritenga utile. L’associazione persegue le proprie finalità assumendo quale criterio guida per il comportamento proprio e dei propri Associati il Codice Etico che forma parte integrante del presente regolamento e che viene allegato sub A).

L’Associazione può aderire, con delibera presa dal Direttivo, ad altre associazioni che perseguono finalità coerenti con le proprie.

ART.3

Le Aziende che intendono aderire all’Associazione presentano domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, compilando il Modulo di Adesione che deve contenere, oltre alla dichiarazione di conoscere ed accettare le norme statutarie, anche la indicazione dell’attività esercitata, la propria struttura organizzativa aziendale, nonché gli altri elementi conoscitivi che venissero richiesti: in particolare deve svolgere, come principale, l’attività di installazione e manutenzione di impianti di trattamento dell’acqua potabile e possedere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi vigenti oltre che produrre la visura camerale.

L’Azienda ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

A tutti i soci spetta l’esercizio dei diritti sociali e del diritto di avvalersi dei servizi di consulenza, assistenza e rappresentanza forniti dall’Associazione.

L’esercizio dei diritti non spetta al socio che non sia in regola con il versamento delle quote associative.

L’adesione all’Associazione comporta per l’Associato l’obbligo di osservare lo Statuto e il Regolamento, le decisioni adottate dagli organi dell’Associazione e il Codice Etico (allegato sub A); nel caso di violazione degli obblighi statutari, l’Associato può essere deferito al Consiglio Direttivo per il giudizio e conseguente provvedimento come previsto all’art. 8 del presente regolamento.

Sono escluse le aziende che svolgano esclusivamente produzione di impianti per il trattamento dell’acqua potabile.

Sono escluse le aziende che svolgano esclusivamente attività di vendita di impianti per il trattamento dell’acqua potabile.

ART.4

La perdita della qualità di socio non lo esime, fino all’effettiva scadenza, dal rispetto dello statuto: in particolare per quanto attiene al pagamento della quota associativa che dovrà pervenire alla associazione entro e non oltre il 31 di marzo di ogni anno in corso pena la decadenza di associato con l’esclusione dal suo nominativo dal sito dell’associazione, dalle chat dell’associazione e sarà intimato di non utilizzare il marchio oltre tale data ed in caso contrario il Consiglio Direttivo vedrà quali azioni intraprendere per dissuadere tale comportamento. Sarà consentito lo slittamento del pagamento della quota sociale solo previa richiesta via PEC all’associazione e solo per gravi motivi che saranno valutati dal C.D.

ART.5

Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione decadono dalle cariche e dovranno essere surrogate con il primo dei non eletti.

Tutti i membri degli Organi sociali devono rappresentare Aziende associate in attività, che rispettino i principi dello Statuto dell’Associazione.

Non sono rieleggibili per il mandato successivo coloro che durante il triennio precedente non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette.

In uno stesso Organo non può essere eletto più di un rappresentante della stessa Azienda.

ART.6

L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; vengono convocati all’Assemblea tutti i Soci nonché le Aziende che, avendone i requisiti, abbiano inoltrato la domanda di adesione, completa della documentazione prevista e del versamento della quota sociale, almeno trenta giorni prima dell’invio della convocazione.

I componenti in carica del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti (Qualora nominati) partecipano di diritto all’Assemblea: con facoltà di parola ma non di voto sull’operato dell’Organo di cui sono espressione.

La mancata approvazione della relazione morale o del bilancio consuntivo provoca la immediata decadenza del Consiglio Direttivo: in questo caso il Presidente ha l’obbligo di riconvocare entro 60 giorni l’Assemblea generale per provvedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

La Commissione verifica poteri, accredita l’Azienda previo accertamento dell’identità del legale rappresentante o di un suo delegato munito di una delega, che deve essere permanente solo nel caso venga candidato a cariche associative.

La Commissione Verifica poteri riferisce all’Assemblea il risultato della verifica compiuta, anche sulla scorta dei documenti associativi predisposti dalla Segreteria.

Contro le decisioni della Commissione verifica poteri è ammesso ricorso alla Presidenza, la quale ragguaglierà l’Assemblea demandando a questa la decisione che verrà presa a maggioranza, previo un solo intervento a favore e uno contrario.

La Commissione verifica poteri esaurito il suo compito, svolge le successive funzioni elettorali, se previste.

L’Assemblea può deliberare che la Commissione verifica poteri rimanga in carica fino alla nuova convocazione assembleare ed in tal caso nominerà anche due supplenti.

Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto, salvo che l’Assemblea decida all’unanimità per il voto palese. L’Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Proclamati gli eletti, il Presidente dell’Assemblea demanda al Presidente dell’Associazione neoeletto il compito di convocarli per l’insediamento entro trenta giorni. Il verbale dell’Assemblea, anche nell’ipotesi di registrazione integrale, viene redatto dal/dai segretari, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal/dai segretari e inserito nel libro dei verbali assembleari.

ART.7

Il Consiglio Direttivo stabilisce la propria sede operativa nella località maggiormente rispondente ai criteri di funzionalità ed economicità.

Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi tecnici sia ai propri componenti che ad estranei, secondo le specifiche competenze.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la metà più uno dei suoi membri; le decisioni sono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti;

non sono ammesse deleghe.

Ove il numero dei Consiglieri, per dimissioni e/o surroghe, venisse interessato per oltre la metà più uno dei Consiglieri, il Presidente dichiara lo scioglimento del Consiglio e convoca l’Assemblea per una nuova elezione di esso.

L’Esecutivo attua le delibere consiliari e provvede, nei casi di urgenza, a prendere i provvedimenti necessari, da sottoporre a ratifica del C. D. nella seduta successiva.

Il Consigliere Segretario ( qualora nominato ) redige i verbali delle riunioni, sovrintende al buon funzionamento dell’ufficio di segreteria e dà esecuzione alle delibere del C. D. e dell’Esecutivo, riferendo direttamente a quest’ultimo ogni notizia riguardante la vita associativa.

Il Consigliere Amministratore ( qualora nominato ) controlla la regolare tenuta della contabilità e predispone i conti annuali che devono essere sottoposti al C.D. entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori

( qualora nominato )dei conti. Il Consiglio Direttivo è responsabile di ogni spesa deliberata.

Spetta al C. D.: determinare la misura di contributi straordinari per iniziative non considerate nel bilancio di previsione; promuovere indagini , ricerche ed azioni di interesse collettivo; stipulare accordi con altre Associazioni; nominare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed altre Organizzazioni e conferire deleghe per incarichi speciali; deliberare sulla decadenza delle cariche associative per violazione degli

obblighi statutari; deliberare sulla esclusione degli Associati; deliberare sul ricorso presentato dal Socio contro la sospensione dai servizi;

deliberare l’istituzione di Uffici, delegazioni o recapiti;

istituire Commissioni consultive su problemi specifici, con designazione dei componenti;

il C. D. delibera inoltre su qualsiasi altro argomento che non rientri nella specifica competenza di altri Organi sociali;

le convocazioni del C. D. e dell’Esecutivo vengono fatte dal Presidente con preavviso di almeno otto giorni di calendario, mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica; l’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.

ART.8

Il Presidente ha la rappresentanza politica dell’Associazione ed è responsabile del raggiungimento degli scopi sociali.

Impartisce le disposizioni necessarie per l’attuazione delle deliberazioni degli Organi sociali e prende i provvedimenti per lo svolgimento del lavoro dell’Associazione.

Sottopone al C. D. la nomina di rappresentanti, delegati e di eventuali Consiglieri incaricati di specifici mandati.

Provvede alla censura e sottopone al C. D. le eventuali sanzioni da adottare nei confronti di Associati secondo quanto qui di seguito previsto e alla eventuale espulsione.

I soci che vengono meno all’osservanza dei doveri previsti dallo Statuto, dal Codice Etico, dei regolamenti , sono passibili dei provvedimenti disciplinari descritti nei successivi commi inflitti con la procedura qui sotto riportata:

a) La censura è inflitta ai soci che abbiano commesso atti che hanno arrecato danno all’immagine dell’associazione, dei suoi organi o di altri soci o violazioni delle norme statutarie e regolamentari.

b) La censura e l’eventuale esclusione da associato è inflitta, tra l’altro, anche nell’ipotesi di comunicazioni a mezzo social network e/o siti internet che abbiano leso l’immagine dell’Ente o degli organi che lo rappresentano, nei confronti degli associati anche con diffusione di notizie sui canali AMITAP senza che il Consiglio Direttivo ne abbia valutato l’opportunità.
La sospensione e l’eventuale esclusione è inflitta ai soci che siano stati soggetti più volte a censura o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave gli atti sanzionabili come già esposto sopra alla lettera b.

La sospensione potrà essere disposta, tra l’altro, anche nell’ipotesi di omesso controllo da parte delle aziende associate ad AMITAP e responsabili sull’attività svolta dai propri diretti sottoposti.

La durata della sospensione non può essere inferiore a tre mesi né superiore a diciotto mesi.

La sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il divieto di frequentare le sedi sociali per tutta la durata del provvedimento.

L’espulsione potrà, altresì, essere disposta dal consiglio Direttivo in caso di irregolarità amministrative e contabili poste in essere dai soci ovvero laddove si ravvisino comportamenti tali da arrecare gravissimo pregiudizio all’Associazione o ai suoi organi rappresentativi sotto il profilo di immagine e/o economico.
L’espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi.

I soci espulsi possono essere riammessi su istanza motivata degli interessati, sentito il parere dell’Organo che ha dato impulso all’azione disciplinare culminata con il provvedimento di espulsione, non prima di trentasei mesi dalla data di notifica del provvedimento disciplinare.

La decisione del Consiglio Direttivo tiene conto del comportamento tenuto dal socio espulso nel corso del periodo di vigenza del provvedimento disciplinare.

In caso di urgenza, qualora il Presidente sia assente o impedito, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano nella carica o in caso di pari anzianità di carica, più anziano di età.

La carica di Presidente è incompatibile con le altre cariche associative.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie, le sedute del C. D. e dell’Esecutivo.

ART.9

Il Collegio elegge ( qualora nominato ) nel proprio seno il Presidente nella 1° riunione di insediamento.

Il Presidente del Collegio ( qualora nominato )dei R. d. C. ha l’obbligo di convocare il Collegio ed è responsabile della tenuta dei verbali;

Non può assumere la carica di Revisore dei conti colui che si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 C.C.

In caso di rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, subentra il supplente avente diritto per voto e/o età.

La prestazione di Revisore dei Conti è svolta secondo le modalità previste dall’art. 2404 C.C., in modo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento delle mansioni svolte.

I Revisori dei Conti devono assistere alle assemblee e possono partecipare alle riunioni del C.D., cui vanno invitati. Le responsabilità dei Revisori dei Conti sono quelle previste dall’art 2407 C.C.

ART.10

Le domande di adesione vengono analizzate da parte del Comitato di accertamento da nominare o dal C. D.per la reale esistenza dei requisiti previsti.

ART.11

Il C. D. delibera l’ammontare dei rimborsi delle spese vive da riconoscere ai componenti degli Organi dell’Associazione.

ART.12

La determinazione del contributo annuo da parte dei Soci viene stabilito dall’Assemblea sulla base del bilancio di previsione. Le entrate derivanti da specifiche iniziative o da convenzioni dovranno essere impegnate ed impiegate per gli stessi titoli. La chiara ed aggiornata documentazione delle voci in entrata è tenuta dal Consigliere amministratore (qualora nominato).

ART.13

L’Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, entro un anno dal deposito presso la Sede legale dell’Associazione del nuovo testo da parte di chi lo propone; durante tale periodo il C. D. può istituire una apposita Commissione per la valutazione e la elaborazione delle modifiche.

ART.14

Ove ricorressero motivi, ovvero su richiesta di almeno 2/3 dei soci, per lo scioglimento dell’Associazione, il Presidente convoca l’Assemblea generale che delibererà con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto, in questo caso l’Assemblea stessa delibererà anche la destinazione degli eventuali saldi attivi.